Schede > Python regius
Il pitone reale è un animale incluso nell’appendice II della Convenzione di Washington (Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora, o CITES), allegato B del Regolamento UE 1996, e come tale dev’essere accompagnato, se detenuto, da un certificato che attesti che l’esemplare si trova al di fuori del suo habitat naturale.
Quando un animale in CITES non nasce nell'Unione Europea, sulla ricevuta/scontrino (nel caso sia venduto da un professionista) o atto di cessione sarà riportato (oltre al nome della specie e al numero di animali ceduti) un codice relativo all'importazione dell'animale in questione.
Quando l'animale nasce invece in un allevamento dell'UE, basterà una fattura/scontrino o una dichiarazione di cessione su cui potrà essere indicato il numero di protocollo o gli estremi della denuncia di nascita al Corpo forestale.
Al momento della riproduzione di animali in allegato B come il Python regius, bisognerà denunciarne appunto la nascita entro dieci dal lieto evento al Corpo forestale, che provvederà a mandarci il numero di protocollo valido per tutta la cucciolata.
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